Il principio “DO NO SIGNIFICANT HARM” nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Il vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).

Tale presupposto deriva dal Regolamento UE 2020/852 che ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, ossia una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all’allineamento agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale.

Il Regolamento ha individuato sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca alla tutela dell’ecosistema, non compromettendo alcuno degli obiettivi ambientali.

In particolare, un’attività economica:

non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG), per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici;

non deve determinare un maggior impatto negativo al clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni, per quanto attiene all’adattamento ai cambiamenti climatici;

non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico, in relazione all’uso sostenibile delle risorse idriche e marine;

non deve portare a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, in merito alla riduzione e al riciclo dei rifiuti;

non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, in riferimento alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;

non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle d’interesse per l’Unione Europea, in rapporto alla protezione e il ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi .

Tutti i progetti e le riforme, proposti nel PNRR Italia Domani, sono stati dunque valutati considerando i criteri DNSH e, seguendo le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi, ricondotti poi a quattro scenari distinti: la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo, la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100% (secondo l’allegato VI del Regolamento RFF), la misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale, la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Per approfondimenti sul tema consultare il sito https://italiadomani.gov.it/